Quando si parla di pergotenda ci si può domandare se ed eventualmente quali permessi siano necessari. Sulla questione si è più volte espressa la giurisprudenza e ora il Tar della Campania ha fatto un po’ di chiarezza.
Con la sentenza 479/2022, il Tar della Campania ha raccolto la giurisprudenza dominante sull’argomento e ricordato quali sono le caratteristiche che un manufatto deve possedere per poter essere qualificato come pergotenda.
In tema di pergotenda e permessi il Tar della Campania ha dunque affermato che la pergotenda:
- è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine di soddisfare esigenze stabili e durature;
- dal punto di vista normativo, non necessita del titolo abilitativo a condizione che non determini una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio;
- l’opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve essere solo un elemento accessorio, necessario per il sostegno della tenda;
- la tenda deve essere in materiale plastico e retrattile perché la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza;
- l’elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
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